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Anno 2019

Anno 2019 (1)

Domenica, 08 Settembre 2019 08:43

ESONERI AI CORSI DI FORMAZIONE DELLA SICUREZZA

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Ogni azienda è formata da varie figure professionali organizzate secondo il proprio ruolo funzionale. La più generica e comune tra queste organizzazioni è quella riportata nel diagramma ad albero che segue, denominato organigramma aziendale.

Passando dall’organigramma per funzioni all’organigramma della sicurezza, il legislatore ha rimodulato le definizioni e inserito altre figure con attribuzioni specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico della Sicurezza, prevede che ognuna di queste figure sia sottoposta a un processo di formazione sul tema della salute e sicurezza. Questo processo è composto da una formazione iniziale e successivi aggiornamenti periodici. I dettagli riguardanti i percorsi formativi sono esplicitati nell’Accordo tra Stato e Regioni del 2011 e successive modificazoni.

La traduzione dei ruoli aziendali in figure della sicurezza tuttavia non è univoca, andando a dare sovrapposizioni di attribuzioni. Questo fatto, legato alla gerarchia di competenze e responsabilità in tema salute e sicurezza sul lavoro, avrebbe potuto dare origine a ridondanze nel processo formativo con conseguente appesantimento in termini di tempo e oneri economici per le aziende. L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sancisce tutte le esclusioni e gli esoneri ai corsi di formazione e di aggiornamento laddove una persona avesse già frequentato altri corsi sulla sicurezza.

Il sistema di esoneri può a prima vista apparire complicato, soprattutto quando l’esonero non è totale ma solo di parte dei moduli formativi.

Il presente articolo vuole dare un tool di rapido utilizzo per determinare, con una sola prima occhiata, se si possono ritenere già coperte da formazione adeguata e a norma di legge le persone che abbiano frequentato specifici corsi per la sicurezza.

Laddove ci siano degli esoneri solo parziali in questo articolo sono segnalati ma si rende comunque necessaria per il lettore la consultazione del suddetto Accordo Stato-Regioni per i dettagli dell’esclusione (consultabile a questo link).

Nelle tabelle che seguono sono impiegate sigle e diciture che corrispondono alla denominazione del corso di formazione in questione.

Questa la legenda relativa ai corsi di formazione (primo corso):

  • RSPP: Corso di formazione da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Suddiviso in tre moduli, A, B, C di rispettivamente 28, 48+specializzazione, 24 ore. Possibili esenzioni anche parziali alla frequenza di modulo A e modulo B correlate al titolo di studio.
  • ASPP: Corso di formazione come Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Suddiviso in due moduli, A, B, comuni al corso RSPP. Possibili esenzioni anche parziali alla frequenza di modulo A e modulo B correlate al titolo di studio.
  • CSP/CSE: Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto e in fase di Esecuzione nel settore delle costruzioni. Durata 120 ore.
  • DDL16: Corso di formazione per Datori di Lavoro che vogliano auto-nominarsi RSPP. Rischio basso durata 16 ore.
  • DDL32: Corso di formazione per Datori di Lavoro che vogliano auto-nominarsi RSPP. Rischio medio durata 32 ore.
  • DDL48: Corso di formazione per Datori di Lavoro che vogliano auto-nominarsi RSPP. Rischio alto durata 48 ore.
  • RLS: Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Durata 32 ore.
  • DIRIGENTI: Corso di formazione sulla sicurezza per Dirigenti. Durata 16 ore.
  • PREPOSTI: Corso di formazione sulla sicurezza per Preposti. Durata 8 ore.
  • LAVORATORI GENERALE: Corso di formazione sulla sicurezza per Lavoratori, parte generale. Durata 4 ore.
  • LAVORATORI SPECIFICA4: Corso di formazione sulla sicurezza per Lavoratori, parte di rischio specifico, rischio basso. Durata 4 ore.
  • LAVORATORI SPECIFICA8: Corso di formazione sulla sicurezza per Lavoratori, parte di rischio specifico, rischio medio. Durata 8 ore.
  • LAVORATORI SPECIFICA12: Corso di formazione sulla sicurezza per Lavoratori, parte di rischio specifico, rischio alto. Durata 12 ore.
  • : Esonero totale.
  • : Necessaria frequenza.
  • : Esonero parziale.

 

Laddove la formazione specifica per lavoratori risulti esonerata, il datore di lavoro, in fase di valutazione dei rischi, dovrà comunque prevedere di integrarla con la formazione riferita ai rischi specifici della mansione.

Questa la legenda relativa ai corsi di aggiornamento:

  • RSPP: Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 40/60/100 ore ogni quinquennio.
  • ASPP: Corso di aggiornamento per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. 20/28 ore ogni quinquennio.
  • CSP/CSE: Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto e in fase di Esecuzione nel settore delle costruzioni. 40 ore ogni quinquennio.
  • DDL6: Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro auto-nominati RSPP. Rischio basso durata 6 ore ogni quinquennio.
  • DDL10: Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro auto-nominati RSPP. Rischio medio durata 10 ore ogni quinquennio.
  • DDL14: Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro auto-nominati RSPP. Rischio alto durata 14 ore ogni quinquennio.
  • RLS: Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Durata 4/8 ore annue.
  • DIRIGENTI: Corso di aggiornamento sulla sicurezza per Dirigenti. Durata 6 ore ogni quinquennio.
  • PREPOSTI: Corso di aggiornamento sulla sicurezza per Preposti. Durata 6 ore ogni quinquennio.
  • LAVORATORI SPECIFICA: Corso di aggiornamento sulla sicurezza per Lavoratori. Durata 6 ore ogni quinquennio.
  • : Esonero totale.
  • : Necessaria frequenza.
  • : Esonero parziale.

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