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Anno 2015

Anno 2015 (3)

Una pubblicazione dell’Inail si sofferma sull’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e oltre a entrare nel dettaglio operativo del documento solleva alcune criticità relative alle recenti modifiche al Decreto 81.

 Roma, 18 Mar – Non è la prima volta che l’Inail pubblica una guida per l’assolvimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione in merito alla valutazione dei rischi interferenti. Questa volta tuttavia il documento - dal titolo “L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” e curato in particolare da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) – oltre a entrare nel dettaglio del DUVRI si sofferma anche sulle più recenti modifiche normative che hanno sollevato in questi mesi diverse perplessità.

 Se infatti l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente (DLC) l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, il “ Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), ha introdotto le seguenti innovazioni:
- previsione dell’incaricato: in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con futuro decreto); “la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento”;
- esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra: “relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i”.
 
La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma – ricorda il documento Inail - deve “essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea. Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore”.
 
l documento, che si sofferma anche sul contratto e sui doveri dell’incaricato, nella “previsione normativa che offre al DLC la possibile alternativa fra l' elaborazione del DUVRI e la previsione di un incaricato che sorvegli l'Appaltatore e monitori in qualche modo i rischi interferenziali”, solleva anche alcune criticità.
 
Nell'ipotesi dell'individuazione dell'incaricato, “non essendo stato elaborato il DUVRI, i rischi interferenziali non sono stati preventivamente individuati da nessuno! Sarebbe come se in un cantiere, si incaricasse un CSE senza che si sia provveduto ad individuare preventivamente i rischi interferenziali nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cosa che non avrebbe alcuna logica. Di più: mentre il CSE, almeno, è un soggetto pre-qualificato, se non altro dal percorso formativo specialistico che deve aver seguito per Legge, l'incaricato, allo stato, può (potrà) essere chiunque! L' incaricato al controllo dei rischi interferenziali rischia pertanto di essere mandato allo sbaraglio, essendo chiamato a gestire dei rischi da lui non conosciuti, specie quelli introdotti dagli operatori economici nell'Azienda Committente, il tutto magari con le attività contrattuali già in essere e senza il supporto di un minimo di pianificazione della sicurezza”.
 
Probabilmente – continua il documento – “sarebbe stato più opportuno prevedere l'individuazione dell'incaricato in aggiunta, e non in alternativa all'elaborazione del DUVRI, e per tutti i settori di attività (e non solo per quelli a basso rischio di infortuni e di malattie professionali); in considerazione di contesti nei quali, a maggior ragione, sarebbe utile la presenza ex lege di un soggetto che, per conto del DLC, provvedesse a gestire i rischi interferenziali”. Si auspica infine “una rimodulazione dell'art. 26 al fine di veicolare la regia del DUVRI per il tramite del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Anche perché, laddove il DLC non coincida con il Datore di Lavoro attuatone, può accadere che una comprensibile insufficiente dimestichezza con la gestione dei rischi interferenziali, con l'RSPP fuori gioco, possa condurre il processo di valutazione verso una pericolosa sottovalutazione”.
 
Rimandando a futuri articoli di PuntoSicuro l’approfondimento del documento Inail, torniamo brevemente al Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze.
 
Si ricorda che il DUVRI “deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente ‘Committente’ e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
E infatti per poter attuare quest’obbligo il Legislatore “ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei ‘datori di lavoro e subappaltatori’ che contrattualmente operano all’interno della propria Azienda”.
 
Dunque la redazione del DUVRI costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata: “questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione”.
 
Riassumendo:
- “il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall’art.26;
- il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso);
- il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.;
- il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.
 
Concludiamo ricordando che se la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è “obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro”, l’elaborazione del DUVRI “è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi”. Infatti il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, “può quindi essere oggetto di delega di funzioni”.
Si ritiene – continua il documento - che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, “non ricorra in automatico la previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati”.

Dal 18 marzo sono in vigore i nuovi criteri di qualificazione della figura del formatore: quali sono i requisiti previsti dalla normativa? Come si ottiene la qualifica?

 
Innanzitutto è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, prerequisito non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.
 
Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto:
 
1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.
2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:
a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);
b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. Le tre aree sono:
1) area normativa/giuridica/organizzativa;
2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
3) area relazioni/comunicazione.
 
Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare una aggiornamento professionale con cadenza triennale: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati oggi, e da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.
 
La possibilità che i criteri richiesti dalla normativa siano effettivamente in grado di migliorare la formazione alla sicurezza in Italia, dipenderà molto dal fattore a cui spesso si dà meno peso: la capacità didattica.
 
Per l’efficacia e l’efficienza dell’apprendimento è infatti necessario che si cominci a parlare di apprendimento ed educazione degli adulti: saper comprendere i bisogni, gli interessi e i processi dell’assimilazione negli adulti può essere decisivo per una formazione efficace. Formare alla sicurezza deve suscitare consapevolezza e coscienza, vuol dire mettere il lavoratore nelle condizioni di operare in sicurezza avendo piena cognizione della sua mansione, del suo ruolo e della sua responsabilità.
 
Mercoledì, 22 Gennaio 2014 00:00

Lo spettacolo della sicurezza

Scritto da

(Fonte INAIL)

MILANO – Da astratta a concreta. La cultura della sicurezza diventa qualcosa da guardare e studiare, non solo sul lavoro, ma anche a scuola e nella vita, grazie a una serie di iniziative promosse dalla direzione regionale Inail Lombardia, dalla Fondazione cineteca italiana e dall’Ufficio scolastico regionale. Tra le attività: un archivio specializzato di film, percorsi museali ad hoc, spazi web dove condividere idee e un cineclub creato apposta per gli studenti.

La videoteca sulla sicurezza e le schede video "parlanti". Primo tra tutti il progetto “Lo spettacolo della sicurezza” – promosso da Inail Lombardia e Fondazione cineteca italiana – che prevede la nascita di un archivio specializzato di film, presso il Museo interattivo del cinema di Milano. Il centro di documentazione audiovisuale si rivolgerà a un pubblico ampio: ricercatori e studiosi del settore, ma anche semplicemente visitatori casuali. Sarà creata una videoteca, che raccoglierà film del cinema italiano, attuale e storico, europeo e internazionale, nonché documentari storici e contemporanei. Il visitatore in base all’argomento di suo interesse potrà visionare delle “schede video parlanti”, dedicate a temi specifici, approfondendoli e segnalando i contenuti video che li affrontano.

Filmati, schede e percorsi da consultare on line. Tra gli obiettivi del progetto c’è anche la creazione di una piattaforma on line virtuale in cui l’utente, a distanza, può avviare una ricerca sul tema della sicurezza, consultare un menu ragionato di film (divisi per argomento, autori, contenuti, ecc.) e vedere dei brevi trailer, abbinati a sinossi dettagliate.

Cineclub “in sicurezza” per le scuole superiori. Con le stesse finalità nascerà a gennaio dell’anno prossimo anche il Cineclub “In sicurezza”, un’altra iniziativa completamente gratuita – promossa dalla direzione regionale Inail Lombardia e dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - rivolta alle scuole superiori di secondo grado. Il programma prevede la proiezione di dieci film sul tema della sicurezza, ai quali seguirà un incontro/dibattito con un esperto sui temi affrontati e la compilazione di una scheda di valutazione.

Traficante: “La forza delle immagini per veicolare l’importanza della sicurezza”. “L’iniziativa vuole indurre alla riflessione sulla priorità che la sicurezza e la tutela della vita deve avere in ogni momento di lavoro, studio e tempo libero”, sottolinea Antonio Traficante, direttore regionale Inail Lombardia. Per costruire questa consapevolezza – precisa – è importante condividere valori, priorità, linguaggi e costruire assieme una cultura della prevenzione. In questo l’iniziativa “Lo spettacolo della sicurezza”, tramite il linguaggio del cinema, offre un aiuto enorme, stimolando e mettendo in evidenza, con l’energia delle immagini e la forza del racconto, quanto lavorare in sicurezza sia importante per il rispetto della dignità umana”.

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