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Lunedì, 18 Dicembre 2017 22:27

Il preposto: ruolo e responsabilità nelle sentenze

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Responsabilità di un Preposto per aver tollerato una prassi scorretta e pericolosa che avrebbe dovuto impedire.

La Corte di Appello di Torino ha condannato il preposto (Preposto) delegato di un’azienda esercente attività di somministrazione di alimenti a mezzo di distributori automatici, in quanto, nella sua veste di preposto, cagionava ad un lavoratore (Lavoratore X) con mansione di tecnico riparatore, lesioni gravi consistenti nello schiacciamento del piede, con trauma distorsivo e conseguente incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per gg. 63. Il motivo della condanna consiste in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I fatti:

Il Lavoratore X dipendente dell’azienda, con mansioni di tecnico riparatore di distributori automatici, dopo avere provveduto alla pulizia di una gabbia di protezione dei distributori, si accingeva a caricarla sul muletto condotto da un collega (Lavoratore Y), quando, inclinata la gabbia per consentire al Lavoratore Y di caricarla veniva attinto dalle forche al piede sinistro, che rimaneva schiacciato fra la gabbia e le forche medesime. Entrambi i lavoratori svolgevano nell'occasione operazioni non comprese nelle loro mansioni ed erano privi di formazione, informazioni ed addestramento sul lavoro da svolgere.

La sentenza di primo grado ha assolto ha riconosciuto il Preposto colpevole del reato di lesioni gravi, anche in relazione al disposto dell'art. 19 lett.reb) e d) del d.lgs. 81/2008.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Preposto, sostenendo il comportamento abnorme ed imprevedibile del Lavoratore Y, circa la scelta di utilizzare il muletto anziché il transpallet.

I giudici del secondo grado hanno però osservato che presso lo stabilimento si era instaurata una prassi, in forza della quale non solo gli addetti mulettisti ma anche i tecnici riparatori quali il Lavoratore Y ed il Lavoratore X, manovravano i muletti per le incombenze loro affidate, prassi di cui il Preposto - peraltro presente il giorno dell'incidente- era a perfetta conoscenza e per evitare la quale non era mai intervenuto.

La sentenza:

La Corte di Cassazione riconosce la penale responsabilità del Preposto solo ed esclusivamente per avere tollerato una prassi scorretta e pericolosa di cui l'imputato era già a conoscenza e di cui avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza.

Leggi la sentenza completa qui

 

 

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