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Domenica, 22 Ottobre 2017 00:00

Infortuni di un giorno: comunicazione a fini statistici e informativi all’Inail

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È scattato il 12 ottobre l’obbligo per tutti i datori di lavoro, anche se non iscritti all’Inail, dovranno comunicare, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno oltre a quello dell’evento.

Per fare maggiore chiarezza sul tema delle comunicazioni degli infortuni è stata pubblicata, sul portale INAIL, una circolare contenente le istruzioni per le segnalazioni ed evitare così le sanzioni previste, che possono arrivare fino a 1972,80 euro.

Il nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni di breve durata è rivolto a tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso Enti diversi dall’Inail o con polizze private, ed è entrato in vigore lo scorso 12 ottobre. A partire da tale data quindi ogni datore di lavoro ha l’onere di inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio che comporti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello dell’evento, occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati. La comunicazione va trasmessa entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Per adempiere al nuovo obbligo di legge è necessario utilizzare, in via esclusiva, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio", accessibile dal portale Inail all’interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale". È possibile ricorrere alla PEC solo in caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici, utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’Inail e allegandovi la schermata di errore restituita dal sistema.

Rimane invece invariata la modalità di denuncia obbligatoria con finalità assicurativa degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento. Adempimento quest’ultimo che assolve anche all’obbligo di denuncia a fini statistici e informativi. In modo tale da evitare al datore di lavoro la duplice comunicazione per uno stesso infortunio seppure aventi finalità diverse.

Qualora invece la prognosi di infortunio oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni la nuova applicazione informatica dell’Inail permette la conversione in denuncia della comunicazione già inviata.

Per accedere al nuovo servizio telematico i datori di lavoro, e i loro delegati, possono utilizzare le credenziali di accesso già in loro possesso per l’invio della denuncia di infortunio superiore a tre giorni.

Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti diversi dall’Inail o con polizze private devono, invece, utilizzare il ruolo strong di "Utente con credenziali dispositive". Tali credenziali dispositive si possono ottenere attraverso una delle seguenti modalità:

  • accesso con credenziali Spid;

  • accesso tramite federazione Inps;

  • accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns);

  • credenziali Inail.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio di un solo giorno determina l’applicazione della sanzione amministrativa da 548,00 a 1972,80 euro. Competenti all'accertamento e alla irrogazione della sopra citata sanzione sono gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. A costoro è stato messo a disposizione dall’Inail l’applicativo "Cruscotto infortuni" nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso delle date di ricezione del certificato medico e di inoltro all'istituto assicurativo della comunicazione d’infortunio stessa.

Per leggere la circolare pubblicata da INAIL, clicca qui.

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