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Lunedì, 14 Novembre 2016 00:00

Molestie e violenze sul lavoro.

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E’ stato firmato a Mestre, il 28 settembre 2016, l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro (già raggiunto nel 2007 a livello europeo Businesseurope, CEEP, UEAPME e ETUC). L’Accordo è stato siglato da CONFAPI Veneto e i Segretari Regionali di CGIL, CISL e UIL.
 
In attuazione dei principi enunciati nell'Accordo Quadro, si ribadisce che le molestie o la violenza nei luoghi di lavoro sono inaccettabili, che la dignità di ognuno deve essere rispettata e che le imprese e i lavoratori hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro che favorisca le relazioni interpersonali.
Due le finalità dell’Accordo: prima di tutto aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei loro rappresentanti, su questo tema delicato e poco conosciuto perché finora poco affrontato; in secondo luogo definire le azioni concrete per individuare, prevenire e gestire i problemi derivanti da questi abusi.
 
Ecco i principali effetti dell'accordo.

1. Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno tollerate. La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si verifichino dei casi.
2. Le procedure possono includere una fase informale nella quale una persona, indicata di comune accordo dalle parti sociali, sia disponibile a fornire consulenza e assistenza.
3. Le procedure che vengono già adottate possono essere integrate se idonee per affrontare le molestie e la violenza. Una procedura potrà essere considerata valida se sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti aspetti:

  • il rispetto della necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno;

  • i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo;

  • tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità;

  • le false accuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione disciplinare.

4. Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Ciò può includere un’azione disciplinare che può comprendere il licenziamento.
5. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
6. Le procedure e la loro efficacia devono essere accertate dai datori di lavoro consultati i lavoratori e le lavoratrici e/o i loro rappresentanti.
7. Ove opportuno, le disposizioni sopraindicate possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti, pazienti e studenti etc.

Di seguito il link per il testo integrale dell’Accordo.

http://apindustriavenezia.it/images/PDF/Accordo_quadro_molestie_violenza_luoghi_lavoro_CONFAPI_VENETO.pdf

Letto 1680 volte Ultima modifica il Lunedì, 18 Dicembre 2017 23:10
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