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Una pubblicazione dell’Inail si sofferma sull’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e oltre a entrare nel dettaglio operativo del documento solleva alcune criticità relative alle recenti modifiche al Decreto 81.

 Roma, 18 Mar – Non è la prima volta che l’Inail pubblica una guida per l’assolvimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione in merito alla valutazione dei rischi interferenti. Questa volta tuttavia il documento - dal titolo “L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” e curato in particolare da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) – oltre a entrare nel dettaglio del DUVRI si sofferma anche sulle più recenti modifiche normative che hanno sollevato in questi mesi diverse perplessità.

 Se infatti l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente (DLC) l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, il “ Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), ha introdotto le seguenti innovazioni:
- previsione dell’incaricato: in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con futuro decreto); “la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento”;
- esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra: “relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i”.
 
La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma – ricorda il documento Inail - deve “essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea. Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore”.
 
l documento, che si sofferma anche sul contratto e sui doveri dell’incaricato, nella “previsione normativa che offre al DLC la possibile alternativa fra l' elaborazione del DUVRI e la previsione di un incaricato che sorvegli l'Appaltatore e monitori in qualche modo i rischi interferenziali”, solleva anche alcune criticità.
 
Nell'ipotesi dell'individuazione dell'incaricato, “non essendo stato elaborato il DUVRI, i rischi interferenziali non sono stati preventivamente individuati da nessuno! Sarebbe come se in un cantiere, si incaricasse un CSE senza che si sia provveduto ad individuare preventivamente i rischi interferenziali nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cosa che non avrebbe alcuna logica. Di più: mentre il CSE, almeno, è un soggetto pre-qualificato, se non altro dal percorso formativo specialistico che deve aver seguito per Legge, l'incaricato, allo stato, può (potrà) essere chiunque! L' incaricato al controllo dei rischi interferenziali rischia pertanto di essere mandato allo sbaraglio, essendo chiamato a gestire dei rischi da lui non conosciuti, specie quelli introdotti dagli operatori economici nell'Azienda Committente, il tutto magari con le attività contrattuali già in essere e senza il supporto di un minimo di pianificazione della sicurezza”.
 
Probabilmente – continua il documento – “sarebbe stato più opportuno prevedere l'individuazione dell'incaricato in aggiunta, e non in alternativa all'elaborazione del DUVRI, e per tutti i settori di attività (e non solo per quelli a basso rischio di infortuni e di malattie professionali); in considerazione di contesti nei quali, a maggior ragione, sarebbe utile la presenza ex lege di un soggetto che, per conto del DLC, provvedesse a gestire i rischi interferenziali”. Si auspica infine “una rimodulazione dell'art. 26 al fine di veicolare la regia del DUVRI per il tramite del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Anche perché, laddove il DLC non coincida con il Datore di Lavoro attuatone, può accadere che una comprensibile insufficiente dimestichezza con la gestione dei rischi interferenziali, con l'RSPP fuori gioco, possa condurre il processo di valutazione verso una pericolosa sottovalutazione”.
 
Rimandando a futuri articoli di PuntoSicuro l’approfondimento del documento Inail, torniamo brevemente al Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze.
 
Si ricorda che il DUVRI “deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente ‘Committente’ e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
E infatti per poter attuare quest’obbligo il Legislatore “ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei ‘datori di lavoro e subappaltatori’ che contrattualmente operano all’interno della propria Azienda”.
 
Dunque la redazione del DUVRI costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata: “questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione”.
 
Riassumendo:
- “il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall’art.26;
- il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso);
- il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.;
- il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.
 
Concludiamo ricordando che se la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è “obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro”, l’elaborazione del DUVRI “è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi”. Infatti il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, “può quindi essere oggetto di delega di funzioni”.
Si ritiene – continua il documento - che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, “non ricorra in automatico la previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati”.

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